Misilmeri CamperClub

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STATUTO

ART. 1 - Denominazione e Sede

1. Ai sensi degli art. 36 del Codice Civile è costituita un'Associazione denominata "MISILMERI CAMPER CLUB" l' Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro
2. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati
3. Sono riconosciuti quali soci fondatori i camperisti Sig.ri:


SCAFIDI GIANVITO
ZUCCHETTO GASPARE
AGNELLO GIUSEPPE
GIANNILIVIGNI DAVIDE
MICELI CLAUDIO

ART. 2 - SEDE

1. Ai sensi degli art.36 del Codice Civile è costituita un'Associazione denominata "MISILMERI CAMPER CLUB". L'Associazione ha sede in Misilmeri (PA) in Via P2 n° 8.


ART . 3 - SCOPO

1. Favorire e diffondere L'Associazionismo tra coloro che praticano il campeggio, anche utilizzando veicoli ad uso ricreazionale quali camper roulotte e similari.
2. Fornire adeguata assistenza, agli Associati secondo i mezzi finanziari e tecnici a disposizione.
3. Organizzare incontri , escursioni , viaggi , feste , raduni , meeting , anche contattando altre Associazioni aventi scopo analogo, valorizzare gli aspetti ambientali culturali e storici del nostro territorio e inoltre come socializzazione tra le persone .
4. Procurare, mediante accordi con esercenti attività commerciali, sconti a favore degli Associati sui prezzi dei prodotti e dei servizi venduti o forniti.
5. Aderire ad altre Associazioni, anche a carattere regionale nazionale e internazionale.
6. Proporre iniziative atte a sostenere e creare infrastrutture che consentano il rifornimento idrico e lo smaltimento delle acque reflue per i veicoli ricreazionali previsti dal codice della strada.
7. La difesa dei diritti dei camperisti e degli amanti del plein air in quanto tali ed in generale quali consumatori e cittadini.


ART. 4 - L'Associazione ha per finalità

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali della stessa.
2. Possono far parte dell'Associazione , in qualità di Soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell' Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione all' Associazione è deliberata da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile.
4. Tutti i Soci sono obbligati al versamento della quota Associativa annuale. La quota Associativa non può essere trasferita a terzi.
5. Sono ammessi Soci sostenitori, senza diritto di voto che verranno indicati separatamente in apposito elenco.


ART. 5 - Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota Associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee Sociali nonché dell'elettorato passivo e attivo.
2. La qualifica di Socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo.


ART. 6 - Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi :
1. Dimissione volontaria
2. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota Associativa
3. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell' Associazione, o che con la sua condotta , costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria.


ART. 7 - Organi

Gli organi Sociali sono; L'Assemblea ordinaria dei Soci, il Consiglio Direttivo.


ART. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell' Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all' approvazione dei regolamenti Sociali per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
3. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno due terzi degli Associati in regola con il pagamento delle quote Associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno.
4. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
5. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante comunicazione agli Associati a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o fax, nella convocazione dell'Assemblea dovrà essere indicato il giorno il luogo e l'ora dell'adunanza.
6. L'Assemblea dovrà essere convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza (la metà più uno) degli iscritti aventi diritto di voto, ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea per mezzo di delega scritta non più di un altro associato
8. Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
10. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità delle votazioni.
11. Di ogni Assemblea si deve redigere un verbale firmato dal Presidente della stessa e da tutto il Consiglio Direttivo presente .Copia dello stesso dovrà essere messo a disposizione di tutti gli Associati che ne facessero espressa richiesta.


ART.9 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazione dello statuto Sociale
- scioglimento dell'Associazione
- modalità di liquidazione.


ART.10 - Consiglio Direttivo

1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito ed eletto dall'Assemblea fino a un massimo di 7 membri.
2 Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3 Il Consiglio Direttivo e formato dal Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e 3 Consiglieri.
4 Sono compiti del consiglio: deliberare sulle domande di ammissione dei Soci
5 Redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea

6 Fissare le date per le Assemblee ordinarie, almeno una volta all'anno
7 Convocare l'Assemblea straordinaria qualora venga chiesto dai Soci, con le modalità descritta al punto 3 dell’art 8
8 redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività Sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
9 adottare provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari
10 attuare le finalità previste dallo statuto e dare corso alle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

11 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri senza alcuna formalità
12 Il Consiglio Direttivo e validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente
13 Le deliberazioni del consiglio per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ne ha presieduto la riunione e da tutti i membri presenti, lo stesso dovrà essere messo a disposizione di tutti gli Associati che ne facessero espressa richiesta
14 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione (dimissioni, assenze perduranti etc….), durante il corso dell'esercizio dovessero mancare uno o più membri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti e resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti
15 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti
16 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di adesione al sodalizio per l'anno seguente


ART.11 - Il Presidente

1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2 il Presidente dirige l'Associazione e ne è legale rappresentante in ogni evenienza
3 in caso di impedimento o assenza del Presidente , i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.


ART.12 - Il Patrimonio

1 I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione
2 Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti anche in modo indiretto , avanzi di gestione nonché fondi e riserve capitale


ART.13 - Il Bilancio

1 L'anno Sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno, per ogni anno è predisposto un bilancio annuale.
2 Entro il 30 Aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo del precedente esercizio finanziario da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea
3 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della lealtà e trasparenza
4 Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati insieme alla convocazione dell’ Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.


ART.14 - Scioglimento

1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall' Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria
2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento, deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali
3 In caso di scioglimento, il patrimonio dell' Associazione deve essere comunque devoluto ad altra Associazione con finalità benefiche e senza scopo di lucro


ART.15 - Norma di Rinvio

1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


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